Art. 605 Sequestro di persona
Chiunque priva taluno della liberta’ personale e’ punito con la reclusioneda sei mesi a otto anni. La pena e’ della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e’ commesso:1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle suefunzioni.
Art. 608 Abuso di autorita’ contro arrestati o detenuti
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentitedalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia lacustodia, anche temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di unprovvedimento dell’Autorita’ competente, e’ punito con la reclusione finoa trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto e’ commesso da un altro pubblicoufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasiautorita’ sulla persona custodita.
Fonte: Codice penale
Libro secondo: DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Titolo XII: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Sezione II: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ PERSONALE
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